
Accesso Civico – D.Lgs. n. 33/2013
L’accesso civico è un diritto introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai concessionari di servizi pubblici.
La Cooperativa Sociale AttivaMente, in qualità di soggetto accreditato e contrattualizzato con l’ATS della Montagna, ricade nella casistica del “concessionario” di servizio di interesse pubblico.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Il diritto all’accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013).
Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione da parte dell’amministrazione o dai concessionari di servizi pubblici.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai concessionari di servizi pubblici, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.
La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
La richiesta deve consentire all’Ente di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013).
L’art. 5, c. 5, D.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna domanda di accesso civico generalizzato, l’Ente debba verificare l’eventuale esistenza di controinteressati. Questa verifica non è necessaria quando la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria.
Devono ritenersi «controinteressati» tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, anche se non indicati nel documento cui si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati loro interessi coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell’art. 5-bis (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, come chiarito nelle Linee guida A.N.AC.).
COME ESERCITARE IL DIRITTO
Il diritto di accesso civico semplice e generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse, si esercita compilando il modulo predisposto dalla Cooperativa, da presentare:
- tramite posta elettronica all’indirizzo: info@coop-attivamente.it
- direttamente presso la sede amministrativa in Postalesio (SO), Via San Colombano n. 2.
Il soggetto competente a dar corso alla richiesta di accesso agli atti è il Legale Rappresentante pro tempore, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo.
Accesso civico semplice
La Cooperativa, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale; in caso contrario provvede alla pubblicazione nel sito web del documento, dell’informazione o del dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Accesso civico generalizzato
Nel caso di accoglimento dell’istanza, la Cooperativa, entro trenta giorni dal ricevimento, provvede a trasmettere i dati o i documenti richiesti. In caso di diniego totale o parziale, il Legale Rappresentante comunica per iscritto i motivi del rifiuto. In questo caso, o in mancanza di risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame inoltrandola all’indirizzo PEC della Cooperativa: postcert@pec.coop-attivamente.it.
Qualora, dall’esame della richiesta vengano individuati soggetti controinteressati, la Cooperativa comunica ad essi di aver ricevuto domanda di accesso generalizzato, concedendo un termine di dieci giorni per la presentazione di opposizione motivata.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, la Cooperativa ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmette al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del controinteressato.
Per ulteriori informazione sull’accesso civico semplice e generalizzato è possibile contattare gli uffici amministrativi della Cooperativa, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, al numero: 0342/492302.